Servizi


Corsi formazione e aggiornamento



• CORSO RECUPERO PUNTI PATENTI E CQC PERSONE E MERCI 

Solo con la comunicazione del CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dei Trasporti, il documento che comunica ufficialmente la decurtazione dei punti, si può avere l'autorizzazione alla frequenza di un corso di recupero dei punti.
I corsi sono diversi a seconda del tipo di patente posseduta:

• il corso rivolto ai titolari di patente A e B dura 12 ore e permette di riottenere 6 punti;
• il corso rivolto ai titolari di patente C, D, CE, DE, KA e KB dura 18 ore e permette di riottenere 9 punti;
• il corso rivolto ai titolari di CQC dura 20 ore e permette di riottenere 20 punti.

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• CORSO DI CONSEGUIMENTO E RINNOVO PATENTINO ADR 

Cos’è?

La sigla "A.D.R." è un acronimo che indica, in lingua francese "Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route" e che in italiano si traduce con "Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada".

L'ADR suddivide le materie e gli oggetti pericolosi in 13 classi in base al tipo di pericolo principale che rappresentano.

Come si consegue il patentino ADR?

Per il conducente dei veicoli che trasportano merci pericolose, oltre la patente di guida, è previsto il Certificato di Formazione Professionale (CFP) ADR ("patentino" ADR).

Tale certificato è obbligatorio per i conducenti di veicoli che effettuano trasporti sia nazionali che internazionali di merci pericolose (esplosivi, infiammabili, radioattivi, etc.)

Attualmente esiste un CFP tipo base e tre specializzazioni (cisterne, esplosivi, radioattivi).

I conducenti in funzione del CFP ADR e della patente di guida posseduta possono condurre:

Tipo CFP: B

Veicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7.

Tipo CFP: B + A

Veicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7.Veicoli che trasportano cisterne fisse o smontabili, veicoli batteria con capacità totale superiore a 1000 litri e veicoli che trasportano container-cisterna aventi una capacità individuale superiore a 3000 litri per unità di trasporto.

Tipo CFP: B + Esplosivi

Veicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7.Veicoli diversi dalle cisterne indipendentemente dalla loro massa complessiva a pieno carico, che trasportano materie ed oggetti esplosivi della classe 1 in quantità superiore a quella del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007).

Tipo CFP: B + Radioattivi

Veicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7.Tutti i tipi di veicoli, indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico, che trasportano materie radioattive della classe 7, se il numero totale dei colli è superiore a 10 o se l'indice di trasporto (I.T.) è maggiore di 3.

Come si svolge il corso di formazione?

I corsi per il conseguimento del CFP ADR possono essere:

Corsi di rilascio ADR

Per poter partecipare ad un corso di rilascio il candidato:

• non dovrà aver mai conseguito il CFP ADR
• dovrà essere in possesso di un CFP ADR scaduto o scadente entro 15 giorni dalla data dell’ultima lezione del corso

Corsi di aggiornamento ADR

Per poter partecipare ai corsi di aggiornamento il candidato dovrà aver già conseguito un CFP ADR di cui si richiede il rinnovo; la scadenza dello stesso dovrà ricadere entro l’intervallo di tempo decorrente da 15 giorni a un anno dalla ultima lezione del corso.

Come si svolge l’esame?

L'esame si svolge a quiz compilando una scheda prestampata per ogni specializzazione richiesta.

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• CORSO DI CONSEGUIMENTO E RINNOVO DEL CQC PERSONE E MERCI 

Cos’è?

La CQC è un documento di qualifica obbligatorio per le seguenti categorie di patenti:

- patente C o C+E ; persona che effettua trasporto merci conto terzi oppure trasporto conto proprio nella figura di autista;
- patente D o D+E che effettua trasporto pubblico di persone.

Con la CQC c’è la possibilità di detrarre i punti di eventuali infrazioni commesse alla guida del veicolo utilizzato durante lo svolgimento della propria attività lavorativa dalla patente professionale.
La patente professionale è dunque legata alla propria patente “normale”, pertanto nel caso in cui quest’ultima venga revocata per vari motivi, risulterà revocata e quindi senza validità anche quella professionale.
Occorre precisare che il sistema riguardante la decurtazione punti dalla patente professionale è partito dal 06 Aprile 2008.

Chi non ha l’obbligo di avere la patente professionale?

La patente succitata non occorre:

– a chi conduce veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h;
– a chi conduce veicoli impiegati per prove su strada per migliorare gli aspetti tecnici, per ripararli o per manutenzione, veicoli non ancora posti in circolazione;
– a chi conduce veicoli appartenenti alle forze armata, alla protezione civile, ai VVFF o alle forze dell’ordine;
– a chi conduce i veicoli succitati anche se posti solo a disposizione dei soggetti citati;
– a chi conduce veicoli in servizio di emergenza o per missioni di salvataggio;
– a chi conduce veicoli utilizzati per lezioni di guida per conseguire patenti o certificati di abilitazione professionale;
– a chi conduce veicoli utilizzati per trasportare passeggeri o merci per fini privati e quindi non commerciali pertanto veicoli adibiti ad uso proprio;
– a chi conduce veicoli con i quali si trasportano merci o attrezzi impiegati dal conducente stesso per svolgere la propria attività e pertanto nel caso in cui la guida non rappresenti la sua attività principale (esempio l’idraulico che trasporta la propria attrezzatura).

Come calcolare la validità della patente professionale?

La patente professionale ha validità di 5 anni . La legge distingue chi, per avere la patente professionale, deve frequentare il corso di formazione e superare un esame finale da chi invece deve solo farne richiesta.

CHI CONSEGUE LA CQC PER ESAMI (1° CQC): I cinque anni di validità si calcolano regolarmente dalla data dell’esame e pertanto dal rilascio della prima CQC;

CHI CONSEGUE LA CQC PER ESAMI (avendo già una CQC): avrà una scadenza univoca indipendentemente dalla data dell’esame

Conseguimento CQC: CQC per esame

Come si consegue la patente professionale?
Il rilascio del C.Q.C avviene superando un esame di idoneità a cui per essere ammessi occorre aver frequentato un corso di formazione. Il corso di formazione prevede :

- per chi non possiede già una CQC occorre fare un corso di formazione accelerata di 140 ore di cui almeno 10 ore trascorse in esercitazioni pratiche alla guida di veicoli. Il corso prevede una parte di argomento comune e una parte di argomento specifica inerente alla categoria di CQC richiesta.
- per chi è già in possesso di CQC merci e vuole estenderlo a CQC persone oppure ha la CQC persone e vuole estenderla a CQC merci occorre fare un corso di formazione accelerata di 35 ore di cui 2 ore 1/2 in esercitazioni pratiche alla guida di veicoli. In questo caso il corso prevede solo gli argomenti relativi alla parte specifica della CQC richiesta.

Dove si svolgono i corsi di formazione per l’ottenimento della patente professionale?
I corsi si svolgono nelle autoscuole e nei centri di istruzione automobilistica (consorzi o associazioni di autoscuole) regolarmente munite di nulla osta del SIIT trasporti competente per territorio o nelle sedi degli Enti autorizzati presenti nelle varie associazioni di categoria a cui risultano iscritti i lavoratori, previa autorizzazione della direzione generale della motorizzazione.

CQC per titoli

Chi non ha l’obbligo di frequentare il corso di formazione e di dover superare l’esame finale per ottenere la CQC ?

- I conducenti, residenti in Italia, che alla data del 08 settembre 2008 risulteranno titolari di certificato di abilitazione professionale KD cioè coloro che possono condurre, muniti di regolare patente D, autobus in servizio pubblico di linea e da noleggio con conducente, scuolabus oppure con patente DE per condurre autoarticolati, autosnodati o autotreni per trasporto persone in servizio pubblico di linea o noleggio con conducente;
- i conducenti residenti in Italia che alla data del 08 Settembre 2009 risulteranno titolari di patente della categoria C o C+E;
- i conducenti, cittadini di stati non appartenenti alla UE o allo Spazio Economico Europeo, che risultano dipendenti di un’impresa di autotrasporto persone o cose con sede in Italia che abbiano patente C, C+E, D o D+E conseguite nelle date citate in precedenza

Questi conducenti potranno richiedere automaticamente, a partire dal 6 aprile 2007, la patente professionale alla Motorizzazione Civile secondo un calendario basato sull’iniziale del cognome.

Rinnovo CQC

Come si rinnova la CQC?

La CQC si rinnova ogni 5 anni con un corso di aggiornamento a frequenza obbligatoria con successivo rilascio di attestato di frequenza e rilascio di una nuova patente con inglobata la CQC. Il corso prevede 35 ore di lezioni teoriche.

Da quando posso rinnovarla e fino a che data?

E’ possibile rinnovare la CQC :

- dai 18 mesi prima della scadenza. In questo caso il rinnovo partirà dal giorno successivo a quello di scadenza (esempio : scadenza attuale 09/09/2015, posso frequentare un corso dal 09/03/2014 e la validità della nuova CQC sarà dal 10/09/2015 al 09/09/2020). Il vantaggio del rinnovarla prima è di poter continuare a guidare subito dopo la scadenza.
- dopo la scadenza della CQC ma entro 2 anni. In questo caso non si potrà guidare fino a rinnovo avvenuto . in questo caso la validità della nuova CQC decorre dalla data di rilascio dell’attestato.
- oltre 2 anni dalla scadenza. In questo caso oltre al corso di aggiornamento dovrà essere sostenuto un esame teorico. La validità della CQC decorre dalla data di superamento dell’esame.

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• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA 

Secondo il DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 2011, n. 17 - Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola (modificato dal DM 10.1.2014 prot. n. 30 ) (G.U. n. 57 del 10.3.2011) i soggetti interessati: insegnanti abilitati di TEORIA di Scuola Guida e istruttori abilitati di GUIDA di Scuola Guida sono tenuti a frequentare obbligatoriamente un corso periodico di 8 ore ogni 2 anni al fine di essere presenti nell'organico dei docenti di un Autoscuola/Consorzio. Tali corsi devono essere sviluppati da Autoscuole/Consorzi di Autoscuole o enti accreditati presso la Regione competente secondo le modalità di cui al suddetto DM e secondo le linee guida emanate dalle singole Regioni.

Le principali materie oggetto del corso riguardano:

a) Il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti e degli istruttori.
b) I cambiamenti normativi legati alla sicurezza.
c) Le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause d’incidente.
d) I nuovi sviluppi dei metodi d’insegnamento e di apprendimento.

All’Autoscuola Lucio il corso viene tenuto da una laureata in Psicologia e da una laureata in Legge. Entrambe libere professioniste operano attivamente nell’ambito della Formazione e credono fermamente nell’importanza di un percorso pensato e a attuato con serietà e senso di responsabilità. Anche queste ore diventano per gli Insegnanti e Istruttori di scuola guida un’occasione per migliorarsi.

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• CORSO DI FORMAZIONE PER L’USO DEL CRONOTACHIGRAFO 

In sintesi, ecco quali sono i contenuti della circolare numero 2720 del 13 febbraio 2017 sui corsi inerenti il Cronotachigrafo:

· I destinatari dei corsi sono i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci (e quelli aventi comunque l’obbligo di installazione del tachigrafo) per cui sono compresi i titolari di imprese monoveicolari, i soci d’impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari e, in generale, «chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo».

· La durata minima del corso è di 8 ore, ma può essere suddivisa in più moduli da minimo 2 ore ciascuno e articolata quindi in uno o più giorni. La parte pratica del programma potrà essere svolta avvalendosi di apparecchi tachigrafici veri e propri utilizzati a fini didattici ovvero, in alternativa, di simulatori dell’apparecchio.

· Al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione, che ha validità per un periodo di 5 anni dalla data della sua emissione. Il certificato resta valido fino alla sua data di scadenza anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro e di nuovo impiego successivo in altra impresa.

· Per i docenti, viene confermato che sia gli insegnanti di autoscuola per le patenti superiori che gli esperti accreditati per la CQC sono automaticamente autorizzati all’insegnamento (come previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a, del decreto). Abilitati anche i funzionari del ministero dei Trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC.

Il corso è obbligatorio?

Nella circolare viene ribadito che i corsi non sono obbligatori ma la formazione a carico delle imprese sì, se vogliono essere sollevate dall'obbligo di istruzione e formazione esplicitato in diverse direttive e regolamenti europei. Un'impresa di autotrasporto che non vuole essere chiamata incausa nel  momento  di  un'infrazione  agli  articoli  174  e  178  del  codice  stradale  da  parte  di  un  suo conducente, può “tutelarsi” facendo frequentare un apposito corso a chi lavora alle sue dipendenze (a qualunque titolo) – in questo modo può evitare che sia applicato il comma 14 dell'articolo 174 del Codice della Strada.

In altre parole, i corsi sono obbligatori dal momento che la formazione è obbligatoria: essi permettono alle imprese di essere sollevate dalle responsabilità in caso di infrazioni commesse dai propri conducenti. Sappiamo, perchè stabilito in diversi punti da diverse leggi (art. 174 del codice della strada comma 14, art. 33 del Reg. 165/2014/UE e art. 10 del Reg. 561/2006/CE), che le imprese vengono spesso chiamate in causa in caso di infrazioni o peggio ancora di incidenti stradali che coinvolgono i loro conducenti. Le conseguenze legali ed economiche legate a questo fatto sono sempre pesanti, anche per le realtà aziendali più virtuose che cercano di operare nel pieno rispetto delle regole. Ben venga allora la possibilità di essere sgravate da questo onere organizzando corsi di istruzione e formazione completi ed esaurienti per i propri conducenti.

Resta implicito che i conducenti, per poter circolare e lavorare, non devono avere a bordo nessun documento che attesti la frequenza a tali corsi: sono le imprese che devono dimostrare di averli istruiti sul tachigrafo prima di farli circolare e lavorare.

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